I dipendenti dello Stato devono tenere un contegno corretto, i consiglieri di Stato posso incitare brutalmente alla violenza. Ma se uno statale si comportasse come Zali verrebbe licenziato in tronco.
Zali è indifendibile e deve andarsene ma, se non volesse mollare, che cosa può succedere? Di sicuro c’è che il Consiglio di Stato può togliergli le competenze. L’art. 2 della Legge sulle competenze organizzative afferma infatti che il CdS “fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo”. Zali può restare a scaldare la sedia, intanto noi lo paghiamo.
Il Parlamento può destituire un consigliere di stato quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Però la condizione per la destituzione è vincolata a “una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria”. In mancanza di condanna, Zali è intoccabile.
C’è un altro aspetto interessante, contenuto nella legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato: l’alta vigilanza che il Parlamento può esercitare sul Governo. L’articolo 76 recita che l’alta vigilanza si attiene ai seguenti criteri: “legalità, conformità all’ordinamento vigente, adeguatezza, efficacia, economicità”.
L’alta vigilanza è anche uno strumento federale, il cui scopo è, tra l’altro, “rafforzare la responsabilità democratica delle autorità federali, aumentare la trasparenza, consolidare la fiducia che la popolazione ripone in queste istituzioni”.
Lo scandalo Zali ha tre aspetti: la questione del quattordicenne alla Farera, dove è indagato per abuso di autorità a tentata coazione; una lettera minacciosa all’Ente ospedaliero cantonale e un dialogo con un’amica in cui afferma che bisogna riempire di botte un’altra donna e, se necessario, con toni mafiosi, aggiunge che può chiamare allo scopo amici picchiatori da Milano. Una telefonata brutale che incita alla violenza di genere.
Siamo di fronte a istigazione a un crimine o alla violenza, contemplata dall’art. 259 del Codice penale? “Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o a commettere un crimine è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Anche qui Zali la schiva: la sua telefonata all’amica, che poi l’ha fatto fuori, è un atto privato, quindi l’art. 259 non può essere applicato.
Potrebbe configurarsi il reato di minaccia (art.180 CP): “Se durante la telefonata si minaccia gravemente l’interlocutore incutendogli timore o spavento, il reato sussiste ed è perseguibile a querela di parte”. Zali è politicamente spacciato. Giuridicamente sfiora la condanna: non rispetta “la dignità della carica”, è “inadeguato”, fa crollare “la fiducia nelle istituzioni”. Eticamente è condannato. Sarebbe però licenziato in tronco se si applicasse la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), che all’art. 23 afferma: “Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata”.
Due pesi e due misure: chi comanda la schiva, chi lavora paga. Una vergogna che dovrebbe far riflettere Parlamento e Consiglio di Stato!
Fabio Dozio, Naufraghi, 27.07.26


