Perché la legge anti-terrorismo approvata dal parlamento lo scorso 25 settembre è un feticcio che non dovremmo portarci nell’anno nuovo? Le motivazioni sono molteplici: dalla limitazione delle libertà alla vaghezza delle definizioni di terrorismo, dalle basi legali per la persecuzione di un sospetto terrorista alla conseguente aleatorietà e disumanità delle misure previste.
Innanzitutto, la nuova legge si prefigge l’obiettivo di ampliare la lotta al terrorismo, puntando principalmente sulla prevenzione e inasprendo alcuni processi. Una delle novità è l’ampissima libertà d’azione e decisione concessa al corpo di polizia. La nuova legge può essere considerata come un esempio di repressione preventiva, dal momento che le misure possono essere applicate sulla base di semplici sospetti. La polizia potrà inoltre decidere liberamente su misure che richiederebbero altrimenti l’intervento e l’approvazione da parte delle autorità giudiziarie. L’amplificata giurisdizione accreditata alla polizia in questo disegno di legge è problematica inoltre per la rapidità e l’aleatorietà con cui un individuo potrebbe essere sottoposto a delle misure coercitive. Un potenziale sospettato potrebbe essere richiamato ad un colloquio obbligatorio in qualsiasi momento e potrebbe essere costretto a presentarsi con regolarità presso le autorità comunali o cantonali. Successivamente potrebbe essere imposto un divieto di contatto con persone o gruppi presunti focolai di terrorismo. La misura si estenderebbe a un divieto di movimento e di viaggio, per esempio ritirando il passaporto, in un’escalation che culminerebbe negli arresti domiciliari per un massimo di sei mesi. Di tutte le misure precedenti solo per quest’ultima è necessaria una decisione giudiziaria, lasciando le altre esclusivamente in mano alla polizia.
Le definizioni elaborate in questo disegno di legge destano ulteriori preoccupazioni perché sono estremamente vaghe e si prestano a distorsioni. Il testo definisce come “terrorista” la persona che “si suppone possa compiere attività terroristiche”, e nonostante il sospetto deve basarsi su “indizi concreti e attuali” non è necessario che la persona abbia agito in alcun modo criminoso. Come commenta l’esperto in legge Kastriot Lubishtani, con questa legge “si suppone che ci sia un’intenzione, ma non ne siamo sicuri e piuttosto che punire l’atto arriviamo quasi al punto di punire l’intenzione” prima ancora che qualsiasi azione premeditata e criminosa sia stata intrapresa. La bilancia della giustizia pende quindi pericolosamente, rischiando l’incriminazione di persone innocenti.
Ad allargare ulteriormente lo spettro delle persone potenzialmente incriminabili è la definizione di terrorismo della nuova legge, che recita: “Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagandando paura e timore.” Peccato però che qualsiasi associazione o partito politico (giovanile e non), inclusi le ragazze e i ragazzi dello Sciopero per il clima, ambisce ad influenzare o modificare l’ordinamento dello Stato. Questo non certo attraverso l’attuazione o la minaccia di gravi reati, ma per esempio con azioni e atti di propaganda volti a denunciare l’imminente crisi ambientale, che seguendo questa legge potrebbero essere considerate come propaganda di paura e timore.
Queste definizioni troppo vaghe cedono inoltre il passo a sospetti e premonizioni condizionate dal pregiudizio e da dubbi interessi. Si corre così il pericolo di applicare una forma di targeting razziale o “racial profiling”, di cui si è parlato molto nell’ultimo anno in seguito alla mobilitazione di Black Lives Matter negli Stati Uniti e nel mondo. Si tratta di una tendenza di lunga data per cui individui che corrispondo ad un certo profilo etnico, religioso o di genere vengono considerati a priori come pericoli potenziali e vengono perciò controllati e perseguiti maggiormente rispetto ad altri gruppi di persone. Tutto ciò naturalmente accade come specchio di una società ricca di pregiudizi e timori, continuamente fomentati e strumentalizzati. Non per niente, la nuova legge è stata associata con il fondamentalismo islamico sin dalle sue discussioni iniziali, chiudendo gli occhi su altri pericoli concreti per la democrazia come l’estremismo di destra (chissà se l’assalto al Campidoglio americano dello scorso 6 gennaio avrà fatto riflettere i nostri legislatori…).
Una retorica incisiva e forte induce sicuramente tranquillità di fronte al timore che si è radicato in Europa negli ultimi vent’anni. Ma il pugno duro cancella con un colpo di spugna la complessità del problema. Nessuno sostiene che il terrorismo non sia un problema presente e concreto. Si tratta però anche di un fenomeno estremamente complesso, figlio di innumerevoli concatenazioni di cause. E se vogliamo concentrarci sul terrorismo a sfondo religioso è necessario contestualizzare: gli eventi in Europa sono stati saltuari e musulmani e musulmane stesse compongono la maggior parte delle vittime del terrorismo di matrice islamica. Quindi non soltanto si rischia la criminalizzazione precoce di persone solo sulla base delle loro radici religiose e culturale, senza che questo sia un filo diretto verso un’effettiva affiliazione criminale, ma si crea così un ambiente di sospetto e marginalizzazione nei confronti di determinati gruppi della popolazione. Sottolineare continuamente le differenze culturali e considerarle matrice causale di un’incompatibilità fondamentale con la “nostra” società crea un “loro” lontano e percepito come pericoloso. Tutto ciò mentre demoliamo elementi fondamentali del nostro stato di diritto in nome della lotta al terrore. L’integrazione è un processo multidirezionale che la società dovrebbe affrontare continuamente senza illudersi di essere un monolite omogeneo e compatto. L’integrazione e responsabilità di tutte e tutti, e pregiudizio e xenofobia non sono altro che cattivi consiglieri, oltre che concrete ritrosie nei confronti di una società più giusta ed equa.
Il terrorismo è un problema complesso nel quale si intrecciano i temi dell’integrazione, del dissenso politico e le innumerevoli ingiustizie di cui si sono macchiate le potenze occidentali sin dai tempi del colonialismo. Delle misure di prevenzione e contrasto sono sicuramente necessarie. È utile e necessario lo sforzo per migliorare il coordinamento internazionale in materia ratificando la Convenzione per la prevenzione del terrorismo del Consiglio d’Europa, come istituire una nuova norma che punisce il reclutamento, l’addestramento e i viaggi a fini terroristici. Non è però con definizioni vaghe e un nuovo sistema repressivo e poliziesco che il problema verrà risolto.
È forse un cruccio di un gruppo sparuto di attivisti o un’ossessione di una sinistra irritabile? Numerosi esperti ed esperte in legge si sono espresse contro la legge nella sua formulazione attuale per la minaccia costituita ai diritti dell’uomo. In un repentino appello contro la bozza di legge, un gruppo di rappresentanti ONU, tra cui l’elvetico Nils Melzer e l’irlandese Fionnuala Ní Aoláin, considerano il progetto come “contrario agli standard internazionali” e “un pericoloso precedente che potrebbe servire da modello (...) per la repressione del dissenso politico”. La legge non solo lede i diritti dell’uomo, ma anche quelli del fanciullo, prevedendo misure di arresti domiciliari su giovani fino ai 15 anni e possibilità di misure su bambini fino ai 12 anni.
Prendiamo perciò posizione contro una legge problematica e distruttiva, che poco avrebbe di oggettivo e troppo lascerebbe nelle mani dei pregiudizi e dell’arbitrio delle forze dell’ordine. Firmiamo il referendum contro la legge anti-terrorismo e chiediamo misure più giuste e rispettose delle cittadine e dei cittadini e del nostro stato di diritto.
Fonti
Confederazione Svizzera. “Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo”
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/4033.pdf
Romy, Katy. “I rischi di deriva di un disegno di legge contro il terrorismo”
https://www.swissinfo.ch/ita/sicurezza-e-diritti_i-rischi-di-deriva-di-un-disegno-di-legge-contro-il-terrorismo/45841928
OHCHR. “Switzerland’s new “terrorism” definition sets a dangerous precedent worldwide, UN human rights experts warn” https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26224
Ritscher, Anina. „Furcht und Schrecken“
https://daslamm.ch/furcht-und-schrecken/
Bias, Leandra. „Die Schweiz ist im Begriff des haerteste anti-terror Gesetz des Westens“
https://www.swissinfo.ch/ger/-die-schweiz-ist-im-begriff--das-haerteste-antiterror-gesetz-des-westens-inzufuehren-/46168700

